Ritardo aereo con scalo: chi decide sul risarcimento?
- Avv. Giuseppe Potenza
- 27 mar 2018
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Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 07/03/2018 n° C‑274/16
La Corte di Giustizia dell’Unione Europa ha risolto tre questioni pregiudiziali e, in particolare, ha statuito che, in relazione alla competenza giurisdizionale, in caso di volo aereo con coincidenza, costituisce «luogo di esecuzione» ai sensi della normativa UE, il luogo di arrivo del secondo volo, qualora il trasporto sia effettuato da due vettori aerei diversi e il ricorso per il risarcimento da ritardo sia fondato su un problema verificatosi sul primo di detti voli, operato dal vettore aereo che non è la controparte contrattuale dei passeggeri interessati.
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